I Commentari di Padre Matteo Ricci: un resoconto della Cina del 1600 attualissimo per gli europei del III millennio – capitolo VI

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1. Scehoamti degli Zzin, Tamerlano (?) e Homu dei Mim; governo sempre monarchico. 2. Successione dei Re e fedeltà dei sudditi nelle rivoluzioni. 3. Codice di leggi dell’Imperatore Homu e titoli assunti dagli Imperatori. 4 Statuto legale e privilegi dei Principi di sangue e degli altri nobili nel codice Homu. 5. Il potere esecutivo tutto in mano dei mandarini. 6. Favori imperiali da concedersi pel tramite dei mandarini. 7. Rendite dell’Imperatore e dell’impero; stipendi e spese pubbliche. 8. Liste quindicinali dei magistrati. 9. Descrizione           particolareggiata dei sei ministeri o lieu pu e dei loro alti funzionari. 10. Numero, attribuzioni e occupazioni dei Cancellieri imperiali o Colao. 11. I due Censori imperiali Ccoli e Taoli; loro attribuzioni e coraggio. Due esempi di ciò. 12. L’Accademia Imperiale; sua composizione, dignità e attribuzioni. 13. La capitale trasportata da Nanchino a Pechino; privilegi di Nanchino. 14. Amministrazione civile e penale delle province e delle città di diversa grandezza e importanza. 15. Due alti magistrati provinciali nominati dalla Corte; il Tuttam o Vicerè che ha sede fissa nel capoluogo, e il Ciaiuen o Commissario che è mandato ogni anno. 16. Diversi mandarini minori e mandarini militari. 17. I nove ordini e il magro stipendio dei funzionari. 18. Copricapo, vestito, cintura, insegne, ombrelli e mezzi di locomozione dei mandarini secondo i loro gradi. 19. Principali differenze tra i Cinesi e gli Europei. 20. I cinesi non sono                conquistatori ed essi non hanno mai conquistato l’India. 21. I letterati sono arbitri di tutto, anche della guerra. Poca stima delle armi. 22. Grande senso, subordinazione e rispetto della gerarchia su tutta la scala sociale. 23. Cambiamento di uffici ogni tre anni e sua ragione politica. 24. Rigoroso esame triennale o quinquennale di tutti i funzionari dell’Impero; severe punizioni dei colpevoli. 25. I mandarini civili non restano nella loro provincia, mentre vi restano i mandarini militari; ragione di questa differenza. 26. Freddissime relazioni con tutti i paesi stranieri, anche se tributari, come la Corea. 27. I Cinesi non portano mai armi, se non in tempo di guerra. 28. I Principi di sangue sono confinati in una città che non sia Pechino. Loro cause penali.

 

Non toccarò di questa materia se non quanto viene al proposto di questo sommario; percioché proseguirla come essa richiederebbe esattamente sarebbe cosa da farsi in molti capitoli.

In questo regno non si usò mai altro che di governo monarchico di un suolo signore, senza aver notizia di altro. E nel principio, ancorché fusse un solo Re e Signore, con tutto vi erano anco molti signori soggetti al Signore universale, sotto varij titoli, come tra noi, di duchi, marchesi e conti. Ma, da 1800 anni in qua, fu sempre senza questi stati particolari; sebene, e prima di questo tempo e di poi, vi furono tra loro molte guerre e si divise anco in molti regni; ma mai fu signoreggiato da forastieri tutto intiero.

Solo nell’anno del Signore 1206 venne dalla Tartaria un grande capitano che, per congetture assai chiare, ci pare fosse il Tamorlano, o qualche suo successore, scrivendosi di lui che si chiamava Tiemor, e che conquistò anco la Tartaria e la Persia. Questo in brieve tempo si fece Signore di tutta la Cina, e così la governò ne’ suoi successori sino all’anno 1368, nel qual tempo, infiacchite le forze del Tartaro, e non potendo sopportare i Cinesi essere governati da forastieri barbari, si ribellarono in diverse parti sotto la direzione di diversi capi.

Il più valente e astuto fu uno della famiglia Ciu, che chiamano Humvu, che vuol dire grande capitano, il quale, attraendo al suo agiuto altri huomini valenti, di un povero soldato venne ad avere tanto potere che, non solo scacciò fuora di questo stato il Re tartaro e suoi capitani, ma anco con grande felicità vinse tutti gli altri ribelli, e si fece absoluto Signore di questa monarchia, e la tiene sino al giorno di hoggi ne’ suoi successori e posteri, chiamandogli Tamin.

 

Il modo di farsi Re in questo stato, lasciando doi o tre Re fra gli antichi che lasciorno il regno non a’ suoi figliuoli ma ad altri che parevano più atti per il governo, sebene non avessero seco altro parentesco, tutti gli altri erano figliuoli o parenti dello Re passato a chi per heredità apparteneva. Ma accadde anco che molte volte governavano i Re sì male che il popolo non lo poteva soffrire; e così si ribellavano, e si alzava quello che havesse più forza e valore, e si faceva Re dello Stato; et dipoi era tenuto anco questo per Re legittimo. Ma è cosa da lodare molto tra loro che inanzi al Re passato perdere lo Stato, sono i Cinesi tanto fedeli al Re antico, che molti più tosto si lasciano amazzare che volere obedire al novo. Et  è detto de’ letterati che dice: «La buona donna non è moglie di doi mariti, et il buon vassallo non serve a doi Signori».

 

figura 1 trascrizione cinese di Matteo Ricci dei primi cinque comandamenti

 

Per quanto nella Cina non vi sono leggi antiche, come le nostre imperiali, o le antiche delle dodici Tavole, per le quali si governino, il primo Re di quella famiglia sempre fa nove leggi, le quali sono obbligati i Re suoi successori a guardare, e non possono facilmente mutare le prime leggi stabilite e riceute.

Per questa causa le leggi et ordini che adesso si osservano nella Cina non sono antiche, ma tutte fatte da Humvu novamente, pigliando pure e lasciando quanto gli pare degli altri antichi legislatori: nelle quali la principal mira che hebbe fu la pace e quiete del regno, et il perpetuare lo Stato ne’ suoi successori.

E, conciosia cosa che per la grandezza di questo regno e per il puoco che questi letterati sanno delle altre nationi, sempre pensorno che il Re della Cina era Signore legittimo de tutto il mondo, chiamorno e chiamano sempre il re Thienzu, che vuol dire Figliuolo del Cielo. E per essere il Cielo il loro supremo nume, puoco manco è tra loro dire Thienzu, come fra noi sarebbe Figliuolo di Iddio. Ma il nome commune di che si chiama è Hoanti, che tanto monta come Imperatore o Supremo Monarca. Agli altri Re del mondo chiamano Guan.

Oltre il valore, questo Humvu hebbe anche grande ingegno e giudicio; e così fece molti belli ordini del governo de’ quali porrò qui alcuni de’ più principali.

 

Perché si vede chiaro nelle historie antiche che tutte le famiglie reali si persero o per ribellioni di parenti del Re o di altri stati particolari, per stare grande parte del governo nelle loro mani, ordinò che nessuno parente del Re avesse mai nessun governo nel regno, né di città né di soldati.

E a quei che lo agiutorno a conquistare il regno, diede solo governo de’ soldati per sé e per i suoi successori. Et, accioché per altra parte restassero contenti, fece che a tutti figliuoli del Re si desse titolo di Guan, che è come regolo, con rendite grandissime, non di terre ma di danari che se gli dessero dell’erario publico ogn’anno; e che tutti i magistrati gli riverissero come Re, senza essere nessuno soggetto a loro. E i figliuoli e nepoti di questi, sino a tutte le generationi, che si gli desse un altro titolo un grado manco, et anco con rendita competente e honore che se gli facesse, sino in certo termine più lontano di nipoti, ai quali se gli dà tanto che gli basta per vivere molto honestamente, senza far nessun arte o mercantia. Provide anco che a tutti questi parenti gli fussero meritate le loro figliuole con buona rendita per sé e per i suoi mariti, con varie differentie di più o manco, conforme alla vicinità di parentesco che avessero al tronco reale.

Agli compagni del Re Humvu nella conquista del regno, non solo diede grandissime rendite, ma anco grandi titoli, come di duchi, marchesi e conti, che loro chiamano cum, heu, pa, per sé e per i suoi successori, et varij privilegij e capitanie de’ soldati, ma in tutto soggetti ai pubblici magistrati.

Un privilegio, inusitato tra di noi, per i primogeniti di questi stati è una piastra di ferro, come un coppo, nella quale stan sculpiti i fatti heroici che fece il primo avo in quella casa in servitio del Re per ordine de Humvu, per i quali comanda che in qualsivoglia delitto, etiandio degno di morte, per tre volte gli sia perdonato mostrando questa piastra al Re, il quale per ogni volta che perdona fa sculpire in esso un segno per memoria. Questo se intende se non fosse caso di ribellione, percioché allora perde lo Stato per sé e per tutti i suoi posteri. Questi simili Stati e rendite, e con l’istessa conditione, si dà ai generi e soceri del Re et anco ad alcuno che di poi facesse qualche cosa memorabile et insigne alla corona reale e Stato della Cina.

 

Quei dunque che hanno nella mano tutto il governo del regno sono assunti puoco a puoco dai dottori e licentiati fatti per lettera et essame, come dicessimo nel Capitolo precedente. E per conseguire questi magistrati non hanno necessità di nessuna gratia o favore, non dico de’ magistrati, ma né anco dello stesso Re; percioché tutto si dà per essami di lettere, prudentia, virtù et habilità che mostrano avere negli offitij passati. Sebene fare, con tutto il Re non fa altra cosa che approvare e riprovare quello che gli propongono, e quasi mai fa niente sopra qualche negocio senza l’essergli proposto prima da’ magistrati che hanno cura di quello. E così mai fa nessun favore o gratia a nessuno, se non gli fusse proposto da’ magistrati esser degno o meritevole di tal gratia o favore. E nei memoriali che gli dànno i particolari, che sono molto puochi, percioché tutti hanno da passare et esser revisti per i magistrati che sono Presidenti di tali memoriali, il Re quando vuol far qualche cosa di quello che gli chiedono o propongono, non fa altro che scrivere in esso: «Tal magistrato essamini questo negocio e mi dia aviso di esso». Et è cosa certa, nella quale ho fatto diligentia per saperla bene, che non potrebbe il Re dare ad uno a chi egli volesse bene, un presente di danari o altra cosa, né fargli un favore di qualche offitio, o aumentargli il grado, se qualche magistrato non glielo propone; il quale non si metterà di nessun modo a far questo, senza qualche custume che vi fosse o lege per farlo. Questo non si intende che il Re non dia presente quando vuole agli eunuchi del suo palazzo e parenti che stanno dentro, et ad alcuni magistrati grandi che entrano là dentro nel suo palazzo, come fa molte volte, per esser questo custume e come lege antiqua; et è come ciascheduno dare quello di sua propria casa e non beneficio publico.

 

Le rendite, tributi e gabelle del regno, che montano senza dubio (a) più di cento e cinquanta milioni l’anno, non entrano nell’erario del suo palazzo, che possa egli spenderli a sua voglia; ma tutto, o sia in argento, che è la sua moneta, o in gran riso, che è il vitto ordinario di questa natione, si raccoglie negli erarij e granari dello Stato.

E di essi si pagano il vitto ordinario per l’istesso Re, Regine, figliuoli e parenti, eunuchi et altri officiali con splendidezza et abundantia regia, ma né più né meno di quello che le leggi gli assegnarono.

Del resto pagano tutti i magistrati, i soldati e gli publici officiali del regno, che è una cosa molto magiore di quello che i nostri Europei possono pensare.

Di questo anco fanno le fabriche dei palazzi del Re e de’ suoi parenti et altri publici edificij, e si spende nelle guerre et apparecchi di armi, fortezze e muri, che in un regno sì grande mai mancano; tanto che con essere il danaro e vettovaglia in tanta copia, alcuni anni non basta e si impongono novi tributi.

 

Ma venendo più al particolare, sono i magistrati tutti di doi generi, sì quei de’ soldati come quei che governano le terre: l’uno è curiale che sta nella corte e prisiede tutto il regno; l’altro è fuori della Corte, che solo governa qualche provincia o luogo particolare. D’ambedoi generi vanno per tutta la Cina cinque o sei libri mediocremente grandi che ogni mezzo mese si ristampano di novo in questa Corte, nei quali non vi è scritto altra cosa che gli officij de’ mandarini più gravi del regno, et il nome, patrie e grado di quei che al presente lo tengono. E per essere tanto numero, e necessariamente, o per morte alzarsi o abbassarsi ad altri officij, o morte de’ suoi progenitori, o altra causa, farsi continuamente molte mutanze, e stare nella Corte continuamente gente aspettando luoghi vachi per entrare negli offitij, non si può lasciare di ristamparsi tante volte.

Imperò qui non farò altro che toccare alcuni più communi, de’ quai nel discorso di questi libri si parla, lasciando però tutti i capitani de’ soldati per essere anco più breve.

 

figura 2 trascrizione cinese di Matteo Ricci dei secondi cinque comandamenti

I principali tribunali della Corte; ne’ quali si sostenta tutto il governo, sono sei che loro chiamano Pu.

Il primo è Lipu, che vuol dire de’ magistrati, che (è) il maggiore e più eminente di tutti gli altri, per distribuire tutti gli magistrati et offitij che si danno per lettere, che sono i magiori sì dentro come fuori della Corte; tutto per essame di compositioni che in questo tribunale si fa. E tutto per suo ordine, cominciando tutti da’ più piccoli offitij et andando ascendendo ad altro magiore, conforme alle legi e statuti, e conforme alle informationi che hanno del modo che lo fece negli officij precedenti, et abbassando anco e privando degli offitij quei che lo fecero male. Et è certo che quando un letterato entra in offitij, sempre va montando d’uno ad altro sino alla vecchiezza, e mai senza causa perde totalmente l’offitio; ma, perdendolo una volta per colpa, già mai può entrare in quello, né in nessuno altro offitio, tutta sua vita.

Il 2° è Hupu, che vuol dire degli  erarij, che tien conto degli erarij e granari publici, cioè di ricevere i tributi e le gabelle che si pagano al Re, e di essi pagare agli offitiali e fare la spesa nelle cose publiche dello Stato, come sono soldati, fabriche et istrumenti bellici.

Il 3° è Lijpu, che vuol dire delle cortesie e riti. Questo ten conto de’ sacrifici publici, de’ templi e de’ loro sacerdoti; degli maritaggi dei Re e sua famiglia reale; degli essami che si faccino a suo tempo e secondo il rito, e delle schuole e suoi Presidenti; delle congratulationi che tutto il regno fa in certi tempi e casi al Re; de’ titoli che si hanno da dare a’ benemeriti; de’ medici e matematici e suoi essami, e degli eunuchi che servono al Re; degli ambasciatori che vengono a dare obedientia e presenti al Re, e di ricevergli e rimandargli con le sue solite cortesie e ritorno di presenti, e lettere che si hanno da scrivere ai Re sotto la loro obedentia; perché il Re mai scrive nessuna lettera a nessuno né fuora né dentro del suo Stato.

Il 4° è il Pinpu, che vuol dire de’ soldati. Questo dà tutte le capitanerie de’ soldati, e le toglie a quelli Il 5° è di Compu, che vuol dire delle fabbriche che questo manda fare. Et ordina tutte le fabbriche publiche de’ palazzi del Re e de’ suoi parenti e de’ magistrati; fa i navilij che servono al publico uso o alle guerre; rifà i ponti, le mura della città, le armi et instrumenti di guerra.

Il 6° è Hinpu, che vuol dire de’ castighi, che risponde ai nostri giudici criminali, che dà il castigo a tutti (i) delinquenti del regno, et è superintendente di tutte le carceri.

Tutte le cose di tutto il regno dipendono da questi sei tribunali. E così in tutte le provincie e città tengono mandarini e notarij publici loro respondenti con grandissima communicatione e subordinatione; e così sono assai occupati.

Ma in ognuno di essi stanno molti mandarini gravi, e per ciascheduno di questi sei tribunali tiene uno principale e come presidente di consiglio, che si chiama Sciansciu, e doi altri collaterali, uno a man destra e l’altro alla sinistra, che si chiama Scilan.

E questi sono i principali offitij e magiori mandarini che habbino tribunale della Corte.

Dopo questi, ogni tribunale sta diviso in varij offitij di quel tribunale o in varie stanze, secondo il numero delle provincie della Cina; et in ogni offitio e stanza hanno molti compagni per fare bene il loro offitio, oltre gli notarij et altri officiali, ministri e servitori per il ministerio della loro Corte.

 

figura 3 un’antica riproduzione del volto di Padre Matteo Ricci

Sopre questi sei tribunali vi è un altro, che è il più alto di tutta la Corte e di tutto il regno, che è di Colao, che sono tre o quattro e possono essere sino a sei. Questi non tengono offitio particulare, ma sono come conseglieri del Re, e sono soprintendenti di tutto, i quali ogni giorno entrano nel palazzo del Re. E anticamente parlavano spesse volte con l’istesso, stavano con lui sedendo e trattando i negocij anco a bocca. Adesso che il Re mai esce dall’audientia, solo stanno là dentro tutto il giorno, et a tutti i memoriali che si dànno al Re pongono la speditione che se gli deve dare, e dipoi li tornano a mandare al Re, il quale o approva, o riprova, o muta quello che sta scritto, e di sua mano la pone nel proprio memoriale per esseguirsi.

 

Oltre questi officij, ve ne sono doi altri assai diversi da’ nostri, per lasciar altri molti che sono in qualche modo simili a’ nostri. L’uno se chiama Choli, l’altro Tauli, e d’ambedoi offitio sono più di sessanta dottori e gente scelta in sapere, prudentia e fidelitate. Questi doi offitij sono per varij usi, dentro e fuora della Corte, conforme a quello che il Re gli comanda, con grande potere; e così sono assai rispettati e temuti. Ma, fra l’altre cose, hanno offitio di sindichi, di avvisare al Re di tutto quanto sanno di male, non solo de tutti (i) magistrati, gradi e piccoli, ma anco dell’istesso Re e sua casa reale per pubblico memoriale; offitio molto simile a quello degli ephori di Lacedemonia, se non fosse che questi non hanno altro potere che di parlare o piutosto di scrivere, non potendo far niente se non gli è concesso dal Re. Ma fanno sì bene il loro offitio che ci fa meravigliare, percioché mai cessano di parlare o latrare con i loro memoriali. Conciosiacosaché nel vero mai manca materia, e non perdonano né a Sciansciu, né a Colao, né all’istessa persona del Re, quanto manco ad altri mandarini dentro e fuora della Corte; e tutto con molta libertà, interezza e dimostratione di desiderio del bencommune. E, sebene il Re si adira molte volte con loro e, perché toccano molto al vivo in sua persona et i magistrati grandi, e gli priva di ogni offitio e rendita, o abassa, o castiga molto atrocemente; con tutto ciò loro non cessano di una e più volte tornare a riprendere la stessa cosa, mentre gli dura l’offitio, e mentre non si dà qualche rimedio al male che vedono farsi al buon governo. Questo possono anco fare tutti i magistrati et anco altri senza offitio, per legge del regno, come lo fanno. Ma questi lo fanno per offitio proprio, e così di essi si fa magior caso. E perché de tuti i memoriali che ogni giorno si danno al Re e sue risposte, si fanno molte migliaia di copie da grande numero di copiatori, che tutto il giorno non fanno altra cosa, e si danno per puoco prezzo a tutti i mandarini dentro e fuora della Corte a quei che gli vogliono, che sono tutti i più gravi, subito quanto si fa nella Corte si divulga per tutte le parti, e dipoi si stampano ne’ libri et, conforme ai negocij, nelle historie del regno, come si fanno tra noi di qualche bella oratione.

Puochi anni sono, volendo questo Re eleggere per principe herede del regno un suo figliuolo, di manco età del primogenito, per esser figliuolo di una regina che egli più amava, furno tanti i memoriali di questi mandarini et altri, e con tanta libertà et animo, che furno castigati più di cento mandarini, e privati o abassati ad altri offitij piccoli. Sino che un giorno tutti i magistrati se ne furno al palazzo del Re, e, deponendo tutte le loro insigne de magistrati, mandorno a avisare il Re, che, se quello faceva, non volevano fare più nessun offitio e si volevano ire alle loro case tutti; per la qual causa il Re lasciò di far quello che far voleva.

E puoco tempo è che, facendo il principal Colao pigliano il grado sotto di qualche essaminatore resta tutta la vita suo discepolo e sempre lo riverisce, presenta e serve come a maestro.

 

Questi et altri offitij di questa Corte di Pacchino, eccetto quei di Colao, sono nella corte di Nanchino, sebene con assai meno di autorità. La causa di questo fu che Humvu fece la sua corte in Nanchino. Ma doppo la sua morte un suo nipote, detto Iunlo, che stava nelle parti del settentrione con titolo di regulo, come habbiamo detto, e con un buono esercito per resistere ai Tartari, novamente cacciati fuora di questo Stato, vedendo il primogenito di Humvu herede del regno esser huomo di puoco sapere, determinò pigliare il regno per sé. E, facendosi con facilità dar obedientia delle provincie settentrionali, fu con grande esercito a Nanchino, e con forza di armi, di presenti e lusenghe, soggettò le altre provincie, e scacciò fuora di Nanchino il suo zio, facendosi Signore di tutta questa monarchia. E perché il suo potere principale era nelle parti settentrionali, e quivi vi era grande pericolo de’ Tartari ritornare a recuperare il regno, volse far la Corte in queste parti, nell’istesso luogo dove la tenne il Re tartaro, e la chiamò Pacchino, che vuol dire Corte del settentrione. E, per non far dispiacere alle parti australi, lasciò anco la Corte del mezzogiorno, che questo vuol dire Nanchino, con gli stessi magistrati, offitij e privilegij, come prima stava.

 

Vengo adesso al governo fuori delle Corti.

 

Le città delle due provincie curiali sono governate come le altre; ma le appellationi si fanno direttamente alla loro Corte. Il governo delle altre tredici provincie tutto dipende d’un magistrato che chiamano Pucinsu, che governa il civile, ed un altro che chiamano Nnganzasu, che governa il criminale; questi risiedono sempre nella città metropolitana della sua provincia con grande stato. Et in ambedue questi tribunali, vi sono molti collaterali, come colleghi e compagni, pur grandi mandarini, che chiamano Tauli, i quali alle volte stanno fuori della metropoli, per ciascheduno di essi esser soprintendente di molte città e voler stare più presso a esse.

Tutte le provincie sono partite in diverse regioni che loro chiamano fu, e così in ogni regione vi è un proprio Governatore, che loro chiamano Cifu. Le regioni sono partite in ceu et in hien, che sono come città magiori o communi; per questo in ciascheduna di esse vi è il suo Presidente che si chiama Ciceu o Cihien. Così questi Presidenti, come il Cifu, tiene quattro collaterali, che sono come auditori, che lo agiutano nelle cause della loro iurisditione.

Ma perché il Governatore di una fu o regione risiede in una delle città della sua iurisditione, la magiore o più commoda di tutte, et sì il palazzo dove sta e iudica le cause, come egli stesso, si chiama con l’istesso nome della fu che governa, verbi gratia il Governatore della fu, detta Nancian, e il palazzo in una città della regione di Nancian, sempre si chiama Nanciamfu, vennero molti a pensare che il luogo dove risiede il Governatore fusse la città propriamente, e le altre, che chiamiamo ceu o hien, fossero terre o ville. Il che è molto falso, percioché l’istesso luogo, dove il Governatore sta, tiene il proprio nome di hien e tiene il suo Presidente e collaterali proprij, come tutte le altre, et il Cifu non tiene in quel luogo più autorità di quello che tiene nelle altre; e non tiene altro governo che delle prime appellationi, che si fanno da Ciceu e Cihien al Cifu, che è il superiore di tutte. E l’ultima sententia nella 2a appellatione in casi gravi si dà dal Pucensu o Nnganzasu e da’ suoi collaterali con molto grande subordinatione.

 

E per quanto tutto il governo delle provincie fuora della Corte è subordinato alla Corte di Pacchino, per questa causa sopre tutti questi mandarini in ogni provincia, vi sono altri doi magistrati suppremi della Corte, uno che sempre risiede nella provincia, che si chiama Tutan, l’altro che ogni anno viene di Pacchino e si chiama Ciaiuen. Il Tutan, per avere grande potere sopre i magistrati e subditi, e intendere ne’ soldati e cose principali dello Stato risponde al nostro offitio di Vicereè. Il Ciaiuen, è come un Commissario; ma perché viene dalla Corte mandato dal Re a rivedere tutte le cause delle provincie, visitare tutte le città, far inquisitione di tutti i magistrati, e molti manco principali castiga per sè e priva dell’offitio, e degli altri dà subito aviso al Re de como la fanno, et anco per solo questo poter far iustizia di pena di morte nella provincia, è molto temuto e riverentiato da tutti.

 

Oltre questi ve ne sono altri con varij offitij, sì nel governo delle stesse città et altre terre e ville soggette a esse, come anco capitani di soldati, che in ogni parte, e massime ne’ luoghi marittimi e confini del regno, ve ne stanno sempre molti, e veggiano di giorno e di notte nelle mura, porte, porti e fortezze, come se stessero con guerra, facendo a’ suoi tempi le sue rassegne tutti insieme.

 

Tutti questi officij e magistrati della Cina, sì delle terre come de’ soldati, si dividono tutti in nove ordini di dignità di offitio. E conforme al ordine di che è tal offitio, quello che l’ottiene riceve il suo salario, ovunque si ritruova, dall’erario pubblico in danari et in gran riso di mese in mese. Questo nel vero è molto puoco, e nessuno, sia quanto grande si vuole e dell’ordine supremo, arriva a mille scuti l’anno. Et in questo i mandarini di soldati, eguali nell’ordine a quei di lettere, ricevono l’istessa paga quanto all’ordinario; percioché l’estrordinario, quello de’ letterati, è molto maggiore.

 

Tutti i mandarini, grandi e piccoli, di armi e di lettere, tengono l’istesso cappello di velo nero e con doi ale ornate d’una parte e l’altra del cappello, che facilmente si cadono; e questo per obbligarli ad andare sempre dritti e modesti con la gravità che a’ magistrati si conviene. Hanno anco tutti una forma di vestito, e stivali di foggia propria, di pelle scamosciato nero, con un cinto assai largo con varij quadratetti e rotondi, pur proprio di magistrati, e doi quadrati ricamati con varie figure, uno nel petto et altro nelle spalle. Nel cinto et in questi quadrati vi è grande differenza, e per essi si distinguono i loro ordini maggiori e menori, e se sono de arme o di lettere, per varij animali, quadrupedi e volatili, che in essi ricamano con varij fiori molto artificiosamente. I cinti anco sono diversi, conforme alla dignità, o di legno, o di corno di alicornio, o di calambà, o di argento, o di oro, o di iaspe, che è il più grave. Si distinguono anco con il colore de’ ombrelli che gli portano sopre, quando vanno per le strade e cuoprono dal sole, essendo alcuni di colore azzurro, o turchino, o giallo, o leonato, con due doppie o con tre, et alcuni sono che ne possono portar seco più di uno. E finalmente si distinguono nell’hire a cavallo per le strade, che sono i più bassi, o andare in sedia, che sono i più gravi, hora portata da quattro persone, hora da otto, conforme alla dignità; oltre anco varie insigne di arme, di bandiere, di catene, di turibuli et altra gente che gli accompagnano e precedono con grandi grita, che mandano a tutti ritirarsi e non apparire nelle strade per dove passano con grande magnificientia, conforme allo stato di ciascheduno.

 

Per conchiudere questo capitolo, e dichiarar meglio questa materia del loro governo, porrò anco brevemente alcune altre cose che fanno molto a proposito al loro modo per il buon governo, et in che sono anco più diversi da’ nostri di quel che sono in nessuna delle sopradette.

 

Il primo è che, essendo questo regno sì grande e ripieno di gente, e fornito di vettovaglia e materia per fare legni, artigliaria et altri instrumenti di guerra, con che potrebbono facilmente soggettar al loro dominio almanco tutti questi regni vicini, con tutto questo né gli Re né gli sudditi si curano né trattano di questo, e stanno contenti con il suo, senza volere quello degli altri. Certo assai diverso dalle nostre nationi, le quali soventemente perdono i proprij regni per volere signoreggiare agli altrui e che, per la insatiabile voglia di alargare lo imperio, mai potero conservare il suo originale centinaia o migliaia di anni, come fecero i  Cinesi. Et è cosa certa che, se qualche regno fuora del suo se gli volesse soggettare di sua propria voglia, non lo riceverebbono, e, se fusse ricevuto, non si ritruovaria nessuna persona letterata e grave che lo volesse ire a governare. E così penso esser cosa favolosa quello che scrivono alcuni nostri autori, che i Cinesi nel principio cominciorno a conquistare i regni circonvicini, et arrivorno sino all’India. Percioché, avendo io ricercato con molta diligentia le loro historie di più di 4000 anni, mai potetti ritrovare né un piccolo indicio di questo, né loro si preggiano di ciò; perché, domandandone ad alcuni litterati, mi rispuosero che né era vero, né poteva questo esser vero.

 

2°) Tutto il regno si governa per letterati, come di sopra ho detto, et in essi sta il vero e misto imperio, ai quali sono soggetti tutti i soldati e loro capitani; di tal modo che non vi è capitano nessuno, sia di quanto valore, di quante migliaia di soldati sotto di sé volete, che non trema e non si abassi inanzi ad un dottore e mandarino di lettere. E molte volte sono da lui battuti pubblicamente, come tra noi i putti delle scuole: e in tutte le guerre sempre vanno a esse i mandarini letterati, dai quali i capitani sono in tutto governati e diretti nelle battaglie, negli assalti, et in tutto quanto hanno da fare. Oltre che i danari della paga de tutti, soldati e capitani, e le vettuaglie dell’esercito, tutto sta in mano de’ letterati; e di questi fa più caso il Re che di quanto dicono tutti i soldati e capitani, i quali puoco entrano in conseglio di cose di guerra.

E da qui viene che nessuno huomo di animo virile si dà alle armi, e più tosto vuole essere un piccolo mandarino di lettere che di arme; e nel vero, e nella stima e nel giadagno e rispetto che ognuno gli tiene, è assai magiore. E, quello che più ci fa maravigliare, è che nel vero sono i letterati di molto più nobile animo e fedeli dello Stato, e che più facilmente nei pericoli morrono per la patria e per il loro Re, che quei che attendono alla guerra; o sia perché le lettere innobiliscono più l’animo loro, o sia che dai loro primi principij questo regno sempre avesse in più riputatione le lettere che le armi, per non esser dati a conquistare altri regni, come furno sempre i nostri popoli più all’occidente.

 

3°) La grande subordinatione che un magistrato inferiore tiene al suo superiore, e quelli fuori della Corte ai curiali, e tutti insieme al loro Re. La qual subordinatione dimostrano non solo nell’obedire molto apuntino, ma anco nel rispetto esteriore che gli mostrano, visitandoli a suo tempo e dandoli presenti, e quando vanno alle loro audientie, et in ogni luogo, parlandoli inginocchioni e con parole assai humili. E l’istesso fanno i sudditi ai suoi Governatori e Presidenti, ai quali parlano anco di ginocchioni nelle loro audientie, sebene sappino esser persone che puochi giorni o mesi avanti non erano niente, figliuoli di lavoratori et artegiani di molta bassa sorte.

 

4°) Nessuno può stare più di tre anni in un offitio senza esser di nuovo confirmato dal Re nello stesso offitio. Ma l’ordinario è trasferirlo in altro offitio maggiore, o in altra parte. E questo si fece per non dar occasione di farsi molto amica e benevola qualche parte principale, specialmente con grandi officij, e potere machinare qualche ribellione, come n’ tempi passati era accaduto.

 

5°) I capi de tutti (i) magistrati, come Pucensu, Nnganzasu, Cifu, Cicheu, Cihien e altri, sono obligati, di tre in tre anni a comparire tutti insieme personalmente in Pacchino alla audientia reale e dar obedientia al Re. Nel qual tempo nelle Corti si fa un essame et inquisitione universale di tutti i mandarini della Cina fuora delle Corti, sì di quei che sono obligati a venire alla Corte, come di tutti gli altri, con molto rigore, di como fanno il loro offitio. E conforme a quello che si ritruova di essi, o sono lasciati nell’offitio, o sono abassati ad altri più bassi, o sono totalmente privati, o sono castigati, senza nessuna remissione o scusa. Et ho advertito che in questo essame generale, ne (mmeno) il Re ardisce a mutar niente di quello che i  deputati giudicorno; e non sono puochi quei che patono in questo essame qualche pena. Perché nell’anno 1607, che fu per ordine l’anno della aidientia reale e dell’essame, furno castigati quattromila mandarini, come contassimo d’un libro molto grande che sempre si stampa di questo.

I condennati si distinguono in cinque classi. Nella 1a stanno quei che vendettero la giustitia per danari, usurporno cose del publico o de’ particolari; questi sono privi de ogni offitio publico, e de poter vestire più l’insegne e vesti del su offitio, e suoi privilegij; e sono fatti venire alla Corte, quei che non stanno presenti, a udire la sententia della loro condennatione che si fa conforme alla colpa. Nella 2a stanno i molto rigorosi e crudeli ne’ castighi; questi sono privi pure di ogni offitio, e dell’uso delle vesti, e rimandati a sua casa senza nessun privilegio. Nella 3a stanno i vecchi puoco sani e remessi nelli castighi; questi sono rimandati a sua casa senza offitio; ma con l’uso delle vesti et insegne de’ loro offitij e suoi privilegij. Nella 4a stanno i precipitosi nelle sententie e di puoco giuditio; questi sono mutati o a offitio minore o a altro luogo di manco negotij. Nella 5a stanno i puoco cauti e riguardati in sua persona o quei di sua casa; questi sono privi di offitij e privilegij.

De’ magistrati della Corte si fa l’istesso essame e con l’istesso rigore, ma solo di cinque in cinque anni.

Lo stesso stile si osserva ne’ mandarini di arme negli stessi anni e con l’istesso rigore.

 

6°) Nessuno può tenere nessun governo nella sua provincia, se non fosse capitanie de’ soldati; quei accioché per amicitia o parentesco non faccino qualche ingiustitia, e questi accioché l’amore della patria inciti a combattere più fedelmente. E, mentre i mandarini del governo stanno nell’offitio, nessuno de’ suoi figliuoli o servidori di casa esce mai fuora a trattare con altri, ma tutto il servitio di fuora gli è fatto dalla città con persone publiche che servono a tutti i mandarini; laonde, quando escono di casa, sigillano sempre le porte delle loro habitationi e del palazzo dove fanno audientia.

 

7°) Non lasciano vivere nella Cina nessuno forastiero che habbi da ritornare a sua terra o che tratti con regni di fuora; anzi il custume è non lasciare entrare nessuno forastiero nella Cina; del che, sebene non ho visto nessuna loro legge che parli di questo, con tutto vi è un custume antiquissimo et un aborrire e tener paura de’ forastieri, che è peggior che legge. E questo, non solo de’ forastieri a loro puoco conosciuti, o sospetti et inimici, ma anco ai loro molto amici, e che ogn’anno gli pagano tributo, come è la Coria, la quale stando così vicina e regendosi quasi tutta per le leggi della Cina, con tutto questo non potei vedere un Coriano che vivesse nella Cina, se non fusse qualche schiavo che menò seco un capitano che stette molti anni nella Coria. E se qualche forastiero vi entra di nascosto non lo amazzano, come pensano i nostri, ma non lo lasciano più ritornare a sua terra, accioché non vadi là a machinare qualche male alla Cina. Et tra loro è cosa così sospettosa trattare con forastieri fuora del regno senza ordine del Re, che sarebbe gravemente punito qualche Cina, di chi si provasse che scriveva lettere a forastieri in altri regni. E nessuno huomo grave vuole uscire fuora del suo regno. E, quando alcuni mandarini sono mandati ad alcuno de’ regni vicini, che danno obedientia a questo regno, per investire i Re del regno, nessuno vi vuol ire, e non vanno se non per forza e piangendo con tutta la loro casa, come chi va a morire. E dipoi ritornano, subito gli dànno un offitio molto grande, come a persona che fece un’obedientia molto difficile a farsi.

 

8°) Nessuno porta armi per la città, se non i soldati quel giorno che vanno a fare la rassegna, o quei che accompagnano i mandarini più grandi. Anzi nessuno lo tiene in casa, se non fosse qualche storta, di quelle che alle volte portano per il viaggio per difendersi da qualche assassino; e con questo si va alla mano al ferirsi o ammazzarsi nelle risse che tra loro accadono. E questo non solo i letterati, ma anco i capitani di guerra non vestono armi, se non nel tempo della guerra attuale. E come tra noi par bella cosa vedere un huomo armato, così tra loro pare male et hanno paura di vedere cosa così horribile. E così non vi sono tra loro le fattioni e tumulti, che sono tra di noi, di vendicarsi di ingiurie con armi e morti, ma quello che fugge e non vuol ferire a altro, è tenuto per il più honorato.

 

9°) Nessuno figliuolo del Re doppo la morte di suo padre, né altri parenti, possono stare nella Corte, fuora del Re herede del regno; e posti in una città, non possono uscire di essa, e molto manco andare ad altre provincie, e ciò, parte accioché non si uniscano tutti i parenti in un corpo e machinino qualche tumulto, parte accioché non faccino qualche male ad altra gente con il rispetto che gli hanno per esser parenti del Re. Questi, nel luogo dove stanno, sono governati dal principal parente che vi sta, in tutte le liti e controversie che tra loro occorrono; ma, quando tengono qualche cosa con altre persone, sono obligati ad ire ai tribunali ordinarij, come qualsivoglia del popolo, ponendosi di ginocchioni ai mandarini della terra e soggettandose ai castighi e pene che gli dànno.

 

 

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