Il ruolo delle Regioni nell’accordo “tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. A che punto siamo?

Stefania Giuliani*

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Nell’ambito delle attività della Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 febbraio del 2013 ( Rep. Atti n.54/CSR) fu siglato:

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”.

Con questo accordo si è regolamentato, in Italia, il percorso relativo alla certificazione di qualità sulla formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia.

Per la prima volta viene colmato un vuoto normativo, rilevato per lunghi anni nell’ambito della formazione di tali metodiche, che da anni i professionisti, che operano nel campo delle MNC, sollecitavano come grande necessità e utilità. Si tratta di un risultato molto importante che, in mancanza di un’iniziativa Parlamentare, sancisce regole comunque condivise e uniformi.

Questa normativa ha regolamentato la formazione e ha permesso, pertanto, di garantire ai cittadini di poter avvalersi, per le proprie cure, di medici in possesso di idonea specializzazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, con l’attivazione e la gestione di appositi elenchi di “esperti medici in agopuntura, fitoterapia e omeopatia” nei rispettivi Ordini Provinciali professionali.

L’accordo è costituito da 10 articoli, dove vengono individuate tutte le caratteristiche necessarie, divise per macro-gruppi (requisiti didattici del percorso formativo, obiettivi formativi, metodologie formative, requisiti dei docenti preposti allaformazione), relativi al percorso formativo dei medici chirurghi e odontoiatri, che intendono specializzarsi nelle metodiche sopra richiamate.

All’ approvazione dell’accordo fece seguito anche la Nota di chiarimento del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario nazionale ( 0040978-P) del 24 Luglio 2014, dove vengono enunciate alcune precisazioni e integrazioni all’accordo stesso, tali che “Accordo e Note di chiarimento” costituiscono un solo testo normativo.

Tema centrale dell’ Accordo è senza dubbio il percorso formativo e le sue caratteristiche qualitative, (in questo articolo non vengono affrontate): si limitiamo a ricordate che il percorso formativo deve avere la durata di almeno 400 ore di formazione teorica, a cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico, supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto.

In parallelo, tuttavia, desta particolare importanza anche la definizione e individuazione “di chi” può fare formazione e su questo si concentrata l’argomento dei questa analisi :

– Università con la gestione di Master di II livello

– Scuole o istituti privati accreditati con la gestione di corsi di formazione triennali

All’art 7, dell’accordo, in particolare, viene, precisato e chiarito “ chi sono” i soggetti pubblici o privati che possono fare formazione e i requisiti relativi all’accreditamento degli stessi:

Comma 1: Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.

Comma 2: Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti

Comma 3: L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

La nota di chiarimento ha poi dedicato tutto il punto 4 “ Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione” per meglio declinare il comma 3 dell’art.7, con l’indicazione del percorso che devono fare le Regioni, al fine del rilascio dell’accreditamento alla scuola, che ne faccia richiesta.

Le Regioni, pertanto, sono identificate dall’Accordo e lo sottolineiamo, come gli Enti preposti, ad attivare la procedura per accreditamento delle scuole, mediante la costituzione di Commissioni regionali (costituite da esperti designati dall’assessorato Regionale alla Salute, dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri della Regione, dalle Università presenti sul territorio nazionale e da un esperto designato dall’Assessorato regionale alla salute per ciascuna delle cinque discipline normate dall’accordo) di durata quadriennale e presieduta da uno dei suoi componenti designato dall’Assessore alla Salute a cui sono affidati i seguenti compiti:

– definire le procedure di accreditamento

– verificare il possesso atto costitutivo

– statuto

– regolamento interno

– programma corso di formazione

– verificare assenza di conflitto interessi dei docenti

– definire le misure sanzionatorie nel caso di scostamenti dai requisiti

– valutare i casi dubbi di iscrizione all’Ordine Provinciale negli elenchi dei professionisti oggetto di contestazione da parte dell’Ordine stesso

– predisporre la tenuta di un elenco regionale dei soggetti accreditati, compreso l’elenco dei docenti

– predisporre rapporti annuali per la verifica e il monitoraggio delle attività formative realizzate in ambito regionale

– promuovere attività di ricerca e attività formative ECM

 

Inquadrate le caratteristiche fondamentali dell’accordo, desta particolare interesse l’articolo 10, quello relativo alle norme transitorie: si dava tempo fino al 6 febbraio 2016 alle scuole od Istituti di formazione di adeguare i percorsi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico, alle norme dettate dall’accordo compreso l’ottenimento dell’accreditamento.

Scaduto il termine del 6 febbraio 2016, le scuole dovevano avere, entro tale data, i programmi adeguati, ma in particolare dovevano dimostrare di essere accreditate: infatti, al comma 4 dell’art. 10 si precisa che” l’iscrizione negli elenchi degli ordini provinciali per la metodica dell’agopunture, fitoterapia e omeopatia è subordinata unicamente al possesso dell’”attestato” rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno adeguato l’iter formativo in linea con i criteri definiti nel presente documento

Oggi, è necessario cercare di attualizzare le indicazioni dell’accordo, al 2018, al fine di sottolineare quello che ora è ancora da applicare, in relazione anche alla scadenza ormai già avvenuta, da tempo, della fase transitoria.

Gli attori dell’accordo sono i seguenti:

– le Scuole private di formazione e le Università

– le Regioni

– gli Ordini Provinciali

Questi soggetti hanno avuto e hanno funzioni ed azioni stabilite da svolgere, al fine della corretta applicabilità dell’Accordo stesso. Per quanto riguarda, in particolare, le funzioni delle Regioni possiamo sottolineare che sia “l’accordo del 2013 e la relativa nota di chiarimento del 2014”:

  1. Devono essere recepiti con propri atti dalle Regioni stesse
  2. Le Regioni devono istituire la Commissione – senza oneri a carico della finanza pubblica-
  3. Le Regioni, attraverso i criteri individuati dalla Commissione, devono definire la procedura di accreditamento (è un procedimento amministrativo di durata da 90 a 120 giorni) e procedere con l’accreditamento delle scuole che ne facciano istanza.

 

Le Regioni che hanno già recepito l’accordo, cosi come predisposto, senza aggiungere articoli, precisazioni e integrazioni sono:

– Regione Puglia – delibera di Giunta – n. 2211 del 26/11/2013

– Regione Emilia Romagna – delibera di Giunta – n. 2014 del 19/05/2014

– Regione Sicilia – decreto del 22/10/2014

– Regione Sardegna – delibera di Giunta 34/22 del 07/07/2015

– Regione Lombardia – delibera di Giunta 4104 del 02/10/2015

– Provincia Autonoma di Bolzano – delibera di Giunta 1274 del 03/11/2015

– Regione Lazio – delibera di Giunta – n. 24 del 02/02/2016

 

Le Regioni che hanno già recepito l’accordo, ma con aggiunta, nel testo di Legge regionale o deliberazione, di articoli, precisazioni ed integrazioni sono:

– Regione Marche – delibera di Giunta –n. 23 del 25/11/2013 con l’adozione della Legge Regionale n. 43 del 23/11/2013 “ Modalità di esercizio delle medicine complementari”.

– Provincia Autonoma di Trento – delibera di Giunta – 2793 del 30/12/2013

– Regione Umbria con l’adozione della Legge Regionale n. 24 del 28/11/2013 “ Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

– Regione Piemonte – con l’adozione della Legge Regionale n. 13 del 23/06/2015 “ Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali”.

 

Le Regioni che NON hanno ancora recepito l’accordo, anche dopo essere state sollecitate dalla FNOMCeO, che risultano ancora oggi pertanto inadempienti sono:

– Regione Abruzzo

– Regione Campania

– Regione Liguria

– Regione Friuli-Venezia Giulia. Attualmente è stata predisposta una proposta di Legge regionale della XI legislatura n.158 del 04/10/2016 avente come oggetto: “Disposizioni in materia di modalità di esercizio delle medicine complementari”

– Regione Molise

– Regione Basilicata

– Regione Calabria

– Regione Veneto

 

Come sopra evidenziato, l’accordo non è ancora stato adottato, con atto esecutivo, dall’organo regionale competente (o dal Consiglio o dalla Giunta), da parte di molte Regioni e pertanto si apre il problema di accreditamento per le scuole di agopuntura che, come sede legale, appartengono a Regioni dove, l’iter per avere il riconoscimento, non è stato avviato.

Fino a marzo 2018, solo 4 regioni su 12 (fra quelle che hanno recepito accordo) hanno costituito la Commissione, deliberato le procedure da seguire, predisposto la modulistica da presentare ai fini dell’accreditamento e accreditato le scuole (totale 8), aventi sede legale nella Regione:

 

LA REGIONE PUGLIA:

⇒       deliberazione n. 545/2015 del 26/03/2015 “criteri e modalità per l’accreditamento…”

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA:

⇒       deliberazione n. 2143/2015 del 21/12/2015 “definizione delle disposizioni attuative dell’accordo… costituzione della commissione per l’accreditamento…”

⇒       deliberazione 1955/2016 del 21/11/2016 “ Percorso regionale di accreditamento delle scuole pubbliche e private di medicina non convenzionale …”

⇒       deliberazione 19412/2016 del 02/12/2016 “ procedure per l’accreditamento delle scuole di medicina non convenzionale nella RER”

LA REGIONE PIEMONTE:

⇒       deliberazione 24-3041/2016 del 14/03/2016 “Commissione regionale permanete per le discipline mediche non convenzionali”

⇒       deliberazione 25-3941/2016 del 19/09/2016 “approvazione del protocollo d’intesa tra la regione Piemonte e gli ordini provinciali pimontesi dei medici chirurghi e degli odontoiatri per l’esercizio delle discipline mediche non convenzionali”

⇒       deliberazione 19-4764/2017 del 13/03/2017 “approvazione del procedimento di accreditamento e delle modalità di verifica degli istituti di formazione pubblici e privati …”

LA REGIONE TOSCANA: con un iter diverso dalle precedenti, ossia, in base alla propria legge Regionale n. 9/2007 Regolamentazione dell’esercizio delle medicine complementari da parte dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e dei farmacisti che disciplina le attività di agopuntura, fitoterapia e omeopatia fu siglato un Protocollo di intesa, applicativo della Legge, firmato nell’aprile 2008 da Regione Toscana e dagli Ordini Professionali dei Medici chirurghi e Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti.

Il protocollo definisce i criteri di accreditamento dei Medici e Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti, le disposizioni transitorie per l’iscrizione agli elenchi dei professionisti “esperti” in Medicine Complementari nonché i criteri di accreditamento degli Istituti di formazione extrauniversitaria pubblici e privati.

⇒       delibera della Giunta 993/2009 (quindi antecedente l’accordo 54/2013 Stato regioni) definisce nei dettagli la procedura per richiedere l’accreditamento degli enti formativi in Medicina Complementare

⇒       Delibera della Giunta 1332/2010 del 23/03/2010 si approva il modello per la presentazione delle domande

⇒       Delibera della Giunta 175/2015, con cui il protocollo di intesa è stato aggiornato e sottoscritto in data 16 marzo 2015 dalla Regione Toscana e Federazioni degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, adeguandone i contenuti all’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, estendendo, tra le altre cose, la regolamentazione della formazione in Medicina Complementare anche a antroposofia e omotossicologia.

Le tabelle 1 – 2 e 3 sotto riportate mostrano la situazione complessiva, in Italia, suddividendo le Regioni che:

⇒       NON hanno recepito l’Accordo,

⇒       le Regioni che l’hanno recepito ma non hanno costituito la commissione per l’accreditamento

⇒       Regioni che hanno recepito l’Accordo e hanno costituito la commissione per l’Accreditamento non definendo però la procedura.

 

TABELLA 1

REGIONI CHE NON HANNO RECEPITO ACCORDO E CONSEGUENTEMENTE NON HANNO ANCORA ATTIVATO ALCUNA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

 

Regione Abruzzo

Regione Campania

Regione Liguria

Friuli-Venezia Giulia

Regione Molise

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Veneto

TABELLA 2

REGIONI CHE HANNO RECEPITO ACCORDO MA NON HANNO ANCORA COSTITUITO LA COMMISSIONE PER L’ACCREDITAMENTO

 

Regione Sardegna

⇒       delibera di Giunta n.34/22 del 07.07.2015

Regione Umbria

⇒       Legge Regionale n. 24 del 28/11/2014

Regione Marche

⇒       Legge Regionale n. 43 del 25/11/2013

Provincia Autonoma di Trento

⇒       Delibera di Giunta n. 2793 del 30/12/2013

Provincia Autonoma di Bolzano

⇒       Delibera di Giunta n. 1274 del 03/11/2015

 

TABELLA 3

REGIONI CHE HANNO RECEPITO ACCORDO, HANNO COSTITUITO LA COMMISSIONE PER L’ACCREDITAMENTO MA NON HANNO DEFINITO LA PROCEDURA

 

Regione Lazio

⇒       delibera di Giunta n. 24 del 02/02/2016

Regione Sicilia

⇒       decreto dell’Ass.to alla Salute del 1742 del 22.10.2014;

⇒       decreto dell’Ass.to alla Salute del 1715 del 19.09.2016

Regione Lombardia

⇒       delibera Giunta n. 4104 del 02/10/2015

⇒       decreto, della Direzione generale Welfare n. 10012 del 11/10/2016

⇒       deliberazione X/ 5094 del 5 /12/2016

(proroga al 02/10/2018 della definizione delle proposte operative in merito alle procedure di accreditamento degli Istituti privati di formazione in Agopuntura e la possibilità di iscriversi negli elenchi delle medicine non convenzionali degli Ordini Provinciali senza attestato

 

Questa situazione costituisce un notevole ostacolo per il rispetto dell’accordo Stato-Regioni e, conseguentemente, anche per le scuole che hanno sede legale nelle Regioni sopra indicate, in quanto:

Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Piemonte, Regione Toscana hanno già accreditato gli Istituti di formazione in agopuntura, risultando, pertanto, abilitati a rilasciare un attestato di formazione, con valore legale su tutto il territorio Nazionale.

Si genera ed accerta una situazione di notevole svantaggio per gli Istituti di formazione non accreditati, rispetto agli Istituti privati già legittimati.

Si produce un danno economico, non solo per gli Istituti privati stessi, che non possono rilasciare l’attestato, favorendo la migrazione degli allievi verso le scuole accreditate, ma anche per l’indotto che ne consegue.

Esposizione, inoltre, degli Istituti privati di formazione in agopuntura, non accreditati, ad azioni legali, che verranno intraprese dai medici che, ivi iscritti, vedranno l’attestato conseguito non equivalente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dell’Ordine Professionali Provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri, rispetto a quello dei colleghi di altre Regioni, già ottemperanti all’accreditamento.

La F.I.S.A ( Federazione Italiana delle Società di Agopuntura), a tale riguardo, ha preso una netta posizione con una lettera del settembre 2017, a firma del Presidente Dott. Carlo Maria Giovanardi, mandata ai Presidenti di tutte le Regioni, che non hanno attivato la procedura per l’accreditamento, affinchè diano un sollecito riscontro alle inadempienze.

Questo al fine di rappresentare in modo unitario le scuole che, in questo momento, non possono rilasciare ai medici che hanno finito i tre anni di formazione, l’attestato come “scuola accreditata”.

Fino ad ora, però, non è giunta alcuna risposta.

 

 

SITOGRAFIA

www.senato.it

www.statoregioni.it

www.portale.fnomceo.it

www.odmbologna.it

www.fisco7.it

www.miur.gov.it

www.agopuntura-fisa.it

www.agopunturapuglia.com

www.provincia.bz.it

www.provincia.tn.it

www.regione.abruzzo.it

www.regione.basilicata.it

www.regione.calabria.it

www.regione.campania.it

www.regione.emilia-romagna.it

www.regione.friuli.venezia-giulia.it

www.regione.lazio.it

www.regione..lombardia.it

www.regione.liguria.it

www.regione.marche

www.regione.molise

www.regione.piemonte

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www.regione.sardegna

www.regione.sicilia

www.regione.toscana

www.regione.umbria

www.regione.valdaosta

www.regione.veneto

www.unisi.it